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[1]E' data facolta' al Governo del Re di nominare per un tempo determinato o permanentemente un proprio delegato presso la sede del Sindacato obbligatorio siciliano, da scegliersi fra i pubblici funzionari specialmente competenti. I poteri e la durata del mandato conferito al delegato governativo verranno stabiliti nel R. decreto di nomina.
[2]L'Amministrazione del sindacato obbligatorio siciliano sara' affidata ad un commissario Regio, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, qualora il Consiglio d'amministrazione del sindacato stesso cessi di funzionare o non sia piu' in grado di funzionare regolarmente.
[3]Il commissario Regio, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del R. decreto di nomina, convochera' l'assemblea generale dei soci del sindacato affinche' proceda alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e restera' in carica fino a che il nuovo Consiglio d'amministrazione non sia nominato.
[4]Le competenze spettanti al commissario Regio saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 12 e saranno pagate sui fondi del sindacato.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
