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In riguardo alle miniere poste entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso e prime cure di cui all' articolo precedente e dal giorno della Istituzione di esso posto di soccorse, si intendono abrogate le disposizioni dell'art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 90.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
