Art. 9 — Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza

Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 1:
  • 1)le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
  • 2)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • b)all'articolo 8:
  • 1)al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • 2)al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
  • 3)al comma 3: 3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro»; 3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro»;
  • 4)al comma 4: 4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»; 4.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
  • c)all'articolo 9:
  • 1)al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • 2)al comma 3: 2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»; 2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
  • d)all'articolo 13, comma 1:
  • 1)le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
  • 2)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • e)all'articolo 27, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso».

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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