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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Ministero della Guerra e' autorizzato ad alienare in uno o piu' lotti, mediante vendita, permuta, o in qualsiasi altra maniera che reputera' piu' conveniente nell'interesse dell'Erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti e dall'osservanza delle formalita' prescritte dagli articoli 5 e 9 della vigente legge di contabilita' generale dello Stato, in data 17 febbraio 1884, n. 2016, modificata in questa parte con l'altra del 14 luglio 1887, n. 4713, le armi modello 1870-1887, con sciabole, baionette e relativi accessori e munizionamenti, nonche' i materiali di artiglieria da cm. 7 e 9, che vengono sostituiti con quelli di nuovo modello, riconosciuti non piu' necessari ai bisogni dell'Esercito.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Di Broglio. Ottolenghi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 30 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
