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[1]Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace l'Associazione suddetta ha facolta' di arruolare personale volontario, scelto tra i cittadini del Regno aventi anche obblighi militari.
[2]Pero', in caso di chiamate alle armi indette dall'autorita' militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorita' stessa.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1938 al 9 ottobre 2010
