Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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5 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 1374 parole tolte, 20 parole aggiunte in 54 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Al titolo V del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato col R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 serie 3ª, e' sostituito il seguente:
tolto: Art. 1.- I militari del Corpo R. Equipaggi, che abbiano terminata la ferma di quattro o sei anni, possono, per loro domanda, essere dal Ministero ammessi alla rafferma, la cui durata e' di sei, di quattro o di due anni.
tolto: Le rafferme di quattro e di due anni sono rinnovabili.
tolto: Il Ministero stabilisce per ciascuna rafferma le condizioni d'idoneita' fisica, d'istruzione e di condotta.
tolto: Art. 2. - La rafferma ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della concessione.
tolto: Art. 3. - Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali e' annesso un soprassoldo mensile diL. 25.
tolto: La prima rafferma con un soprassoldo puo' concedersi:
tolto: a) ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di lª classe delle categorie cannonieri, torpedinieri, fuochisti e semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;
tolto: b) ai sotto capi ed ai comuni di lª classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma.
tolto: Non possono pero' ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di eta', se graduati, e 32 se comuni.
tolto: La seconda rafferma col doppio soprassoldo puo' concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.
tolto: I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con R. decreto n. 5860, serie 3ª) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a commutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado e della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.
tolto: Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto e' prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avra' la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.
tolto: Art. 3 bis. - Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.
tolto: Pero' i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25, purche' si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.
tolto: Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, questo ultimo decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.
tolto: Art. 4. - La rafferma di anni quattro puo' concedersi:
tolto: 1. ai militari ritenuti meritevoli di quella con soprassoldo, e che, per difetto di fondi disponibili, non la possono ottenere; essa e' data con l'affidamento di convertirla in quella di sei anni quando cessi l'impedimento, e purche' perdurino nel militare le prescritte condizioni d'idoneita' fisica, d'istruzione e di condotta.
tolto: Il soprassoldo, in questo caso, decorre dal primo giorno del mese che segue quello in cui avviene la commutazione di rafferma;
tolto: 2. ai militari che hanno compiuta la rafferma di anni sei; essi conservano il diritto al soprassoldo.
tolto: Art. 5. - La rafferma di due anni puo' concedersi a tutti i militari. Compiuta questa rafferma, i militari, se nelle condizioni prescritte, possono ottenere quella con soprassoldo.
tolto: Art. 6. - I sottufficiali raffermati con soprassoldo, che abbiano compiuto la rafferma e dodici anni di effettivo servizio, ricevono una gratificazione di lire due mila.
tolto: Alla stessa gratificazione avranno diritto quei sottocapi raffermati con soprassoldo - esclusi quelli della categoria musicanti - quando abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo e sia stata gia' loro concessa la seconda rafferma con soprassoldo.
tolto: Parimente a tale gratificazione avranno diritto tutti i militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che abbiano compiuto la rafferma con soprassoldo e dodici anni di effettivo servizio, e quelli che pur avendo compiuto un tale tempo di servizio non abbiano, per ragioni di eta', potuto conseguire la rafferma con soprassoldo, sempre quando pero' questa non sia stata loro negata per ragioni d'indole morale, disciplinare, professionale e di salute.
tolto: Non avranno diritto a tale gratificazione quei militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che si trovino nelle suddette condizioni e che provenienti dal R. esercito avessero gia' ricevuta una indennita' pari o superiore, secondo la legge n. 506 del 19 luglio 1909, sulle rafferme per i militari del R. esercito.
tolto: Qualora invece l'indennita' ricevuta fosse stata inferiore alla gratificazione stabilita col presente articolo di legge, riceveranno allo stesso titolo una somma pari alla differenza fra l'indennita' gia' percepita e la gratificazione della quale ora si tratta.
tolto: Il diritto a tale concessione e', in caso di morte, trasmissibile ai loro eredi.
tolto: Art. 7.- I sottufficiali raffermati con soprassoldo, che non abbiano diritto alla gratificazione di lire duemila, ricevono nei seguenti casi le gratificazioni sotto segnate:
tolto: a) se promossi ufficiali in un Corpo della R. Marina quando abbiano meno di otto anni di servizio, lire trecento;
tolto: b) se promossi ufficiali in un Corpo della R. Marina con otto anni di servizio o piu', lire cinquecento, aumentate di lire duecento per ogni anno di servizio in piu' degli otto, fino a raggiungere lire duemila;
tolto: c) se riformati, senza diritto a pensione, lire trecento per ogni anno di servizio compiuto della rafferma di sei anni con soprassoldo. In caso di morte, eguale compenso spetta ai loro eredi.
tolto: Art. 8. - Perdono il diritto al soprassoldo ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene restrittive della liberta' personale, non minori di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari ed in qualunque condanna dei tribunali militari.
tolto: In caso di sospensione dal grado o dalla classe, perdono il soprassoldo per la durata di tale castigo.
tolto: La retrocessione del sottufficiale raffermato con soprassoldo e' pronunziata, sentito il parere di una Commissione di disciplina, dal Ministero nel Regno, dai Comandanti di forze navali o di navi isolate all'estero.
tolto: I militari che perdono il diritto ai benefizi inerenti alla rafferma, restano prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio, senza pregiudizio delle penalita' in cui fossero incorsi.
tolto: Art. 9. - Il Ministro della Marina puo', per gravi motivi concedere al militare raffermato il proscioglimento dall'obbligo di servizio inerente alla rafferma stessa con perdita dei benefizi che a questa fossero annessi.
tolto: Art. 10 - Il soprassoldo e la gratificazione non possono cedersi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti ai termini di legge.
tolto: Art. 11 - In apposito capitolo del bilancio della Marina ed in distinti articoli, saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.
tolto: Le somme pagate dai volontari di un anno, per tassa di ammissione a tale ferma, saranno versate all'Erario.
tolto: Disposizioni transitorie.
tolto: Art. 12 - I militari raffermati con premio in base alla legge 16 dicembre 1888, che ricevono la paga ordinaria, potranno ottenere la commutazione della rafferma di quattro anni in quella di sei anni, col soprassoldo, la decorrenza di questo sara' pero' quella fissata dall'articolo 4.
tolto: Art. 13 - I militari raffermati con premio, e con paga superiore alla ordinaria, continueranno a godere dei benefizi ottenuti; ma non potranno conseguire altre rafferme con premio, ne' essere ammessi alla nuova rafferma con soprassoldo.
tolto: Essi potranno essere ammessi a successive rafferme di quattro anni, proseguendo a ricevere i benefizi ottenuti.
tolto: Art. 14. - I militari non raffermati con premio, che siano ammessi alla nuova rafferma di sei anni con soprassoldo, cesseranno di ricevere qualsiasi assegno in aumento alla paga ordinaria del loro grado o della loro classe, che ricevessero in forza delle disposizioni preesistenti.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 27 giugno 1901.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Morin.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1901-06-27;276~art1 · fonte del testo
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