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[1]Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno:
[2]1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita';
[3]2° in posizione di servizio ausiliario.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
