Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 65 del testo unico aggiungere:
[2]Il tempo d'imbarco in qualita' di medico di bordo degli ufficiali medici della R. marina sulle navi che trasportano emigranti e' computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su Regie navi in armamento.
[3]Questa disposizione e' estesa agli ufficiali degli altri corpi della R. marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti per l'emigrazione.
[4]Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, e' computabile, agli effetti della pensione per il personale della R. marina autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto Ministeriale che ne indichi la durata.
[5]Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
