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[1]All'art. 103 del citato testo unico e' aggiunto il seguente comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1907:
[2]La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni della R. marina non puo' in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 1 gennaio 1924
