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[1]All'art. 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482, aggiungere:
[2]Per gli ufficiali della R. marina sottoindicati la pensione sara' liquidata secondo la seguente tabella:
[3]Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della R. marina.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Le pensioni per ferite o infermita' contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 1 ottobre 1919
