Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1955 al 24 luglio 1957. Leggi il testo vigente →

L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' altresi' omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione.

Testo in vigore dal 19 novembre 1955 al 24 luglio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari