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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati e riguardanti materie disciplinate dalla legge stessa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 marzo 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Acerbo - Mosconi - Bottai - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 maggio 1931 al 9 dicembre 1936
