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[1]All'art. 24 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito il seguente:
[2]«La vendita e il commercio per uso commestibile degli olii di oliva deodorati, disacidificati o comunque raffinati, nonche' degli olii estratti dalle sanse, sono permessi purche' detti olii non contengano sostanze estranee aggiunte per correggerne il colore od altro carattere.
[3]((...))
[4]«Gli olii commestibili estratti dalle sanse debbono essere venduti con la denominazione di «olii di sansa commestibili» da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui recipienti ed all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto».
Testo in vigore dal 23 gennaio 1936 al 9 dicembre 1936
