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[1]Gli ufficiali della riserva navale destinati ai quadri mobilitabili cessano di appartenervi e sono trasferiti nei quadri onorari, quando raggiungano le eta' di 60 anni, se ufficiali superiori, di 55 anni, se del grado di tenenti di vascello ed assimilati, di 50 anni, se ufficiali subalterni, od anche quando, non avendo raggiunte le eta' suindicate, risultassero per qualsiasi motivo non idonei al servizio loro assegnato in tempo di guerra.

[2]Se sono ufficiali di complemento, cesseranno di appartenere al relativo organico.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art15 · fonte del testo

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