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Gli ufficiali della riserva navale che non siano provvisti di pensione vitalizia potranno cessare di appartenervi, in seguito a loro domanda, quando non siasi in istato di guerra, e purche' abbiano soddisfatto ad ogni obbligo di servizio militare, nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art14 · fonte del testo

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