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[1]Gli individui che non sono piu' vincolati dall'obbligo del servizio militare e che si trovano imbarcati, durante lo stato di guerra, su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, possono, in seguito a loro domanda, essere arruolati pel solo periodo di guerra, col grado corrispondente alla posizione che coprono sulla nave ausiliaria dove si trovano imbarcati, secondo la corrispondenza che sara' determinata dal regolamento di cui all'art. 22.

[2]Gli ufficiali in tal modo arruolati saranno inscritti d'ufficio in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento. I sottufficiali, sottocapi e comuni faranno parte dei militari del corpo Reale equipaggi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 2 marzo 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art13 · fonte del testo

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