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[1]La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

[2]Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di pace che nei casi di mobilitazione e di guerra, e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art10 · fonte del testo

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