Art. 2 — Autorizzazione di spesa
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2000 al 6 giugno 2012. 284 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 2000. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicita' ai quali il commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonche' le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilita' di procedere a varianti e revisioni maggiorative di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2000-02-28;36~art2 · fonte del testo
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