Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'art. 1 o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrare il possesso ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata e' dispensato dal servizio attivo permanente.

[2]La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

[3]La dichiarazione non e' soggetta ad alcun gravame.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;399~art7 · fonte del testo

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