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[1]La idoneita' e la validita' della costituzione della rendita, di cui agli articoli 1 e 2, sono dichiarate dal tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

[2]Lo stesso tribunale e' competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilita' della rendita a norma dell'art. 5.

[3]Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;399~art6 · fonte del testo

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