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Per il raggiungimento dei suoi fini, e' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto di un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di un contributo annuo di 100 milioni a partire dall'esercizio 1960-1961. All'onere relativo all'esercizio 1958-59 sara' fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 agosto 1959 al 13 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;616~art3 · fonte del testo

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