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[1]I programmi di attivita' a favore della produzione zootecnica, prima di essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni, agli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, sono formulati in apposita riunione dei componenti il Comitato direttivo della Sezione per la zootecnia del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, sotto la presidenza del capo dell'Ispettorato medesimo, che potra', se del caso, avvalersi della facolta' derivatagli dal comma 2° dell'art. 13 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175.

[2]I programmi stessi vengono poi coordinati dagli ispettori compartimentali, e, sentito il Comitato zootecnico di cui al successivo art. 5, resi definitivi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta stabilire gli indirizzi per il sistematico miglioramento della produzione zootecnica nazionale, anche ai fini della preventiva approvazione dei tori, cavalli ed asini stalloni, verri ed arieti.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art2 · fonte del testo

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