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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'attuazione del piano di cui all'art. 1, e' autorizzato a concedere premi e contributi:

  • a)per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali, l'aumento della produttivita' dei prati artificiali e la diffusione degli erbai, e per favorire, in genere, la maggiore volarizzazione della produzione foraggera;
  • b)per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani.

[2]La misura e le modalita' di concessione dei premi e dei contributi di cui al presente articolo saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato zootecnico, e con la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

[3]Restano salve le disposizioni degli articoli 38, 43 e seguenti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, dovendosi in ogni caso escludere il cumulo dei benefici previsti dallo stesso Regio decreto con quelli considerati dal presente articolo.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 novembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art14 · fonte del testo

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