L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitato funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso. Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici. ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro".

Testo vigente dal 8 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;704~art2 · fonte del testo

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