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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]L'ufficiale della R. marina che sia provvisto di uno stipendio lordo inferiore a lire quattromila annue, computati gli aumenti quinquennali, non puo' ottenere il R. assentimento per il matrimonio, se non abbia provato di possedere, oltre all'ammontare del suo stipendio lordo, un reddito annuo netto corrispondente ai quattro quinti della differenza fra quattromila lire e il detto ammontare lordo dello stipendio. Tale reddito annuo deve essere assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurato su titoli guarentiti dallo Stato.

[7]La differenza indicata nel comma precedente va computata sulla somma di lire tremila, anziche' di lire quattromila, per quelli dei detti ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' e per gli ufficiali del Corpo R. equipaggi qualunque ne sia l'eta'.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 16 giugno 1907.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]C. MIRABELLO.

[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 22 giugno 1907 al 9 luglio 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-16;346~art1 · fonte del testo

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