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[1]Dove ancora non e' formato il nuovo catasto, ordinato della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), la rendita catastale dei terreni, nei quali, a causa della fillossera, venga a mancare almeno la meta' del prodotto ordinario della vite, sara' determinata considerandoli spogli di viti, e destinati a quella fra le colture di suolo in uso nel Comune o nei Comuni limitrofi, che meglio si adatti alle loro condizioni.
[2]Qualora si proceda alla sostituzione con altre viti, le nuove piantagioni godranno dell'esenzione quinquennale dall'imposta, di cui all'art. 1. Trascorsi i cinque anni, vi saranno assoggettate, determinandone la rendita catastale con i criteri di stima stabiliti per la formazione del catasto.
Testo in vigore dal 7 maggio 1907 al 12 febbraio 1924
