Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1907 al 12 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Pei terreni coltivati a vite, dichiarati invasi dalla fillossera, saranno accordate moderazioni annuali d'imposte e sovrimposte per gli anni nei quali, a causa della fillossera, sia perduto almeno la meta' del prodotto.
[2]Le nuove piantagioni di viti, sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera, saranno esenti dall'imposta durante 5 anni dal ripiantamento. Lo stesso appezzamento pero' non potra' godere dell'esenzione piu' di una volta.
[3]Questo beneficio verra' accordato dal 1° gennaio 1908 anche agli impianti che siano gia' avvenuti al momento della esecuzione della presente legge, purche' non risalgano oltre il 1905.
Testo in vigore dal 7 maggio 1907 al 12 febbraio 1924
