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[1]I componenti degli organi di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, sono sostituiti dai supplenti.

[2]Qualora la sostituzione non sia sufficiente ad assicurare la presenza in carica di almeno tre membri, quelli rimasti provvedono, con persone da essi nominate, a portare a tale numero i componenti dell'organo di sorveglianza. La stessa disposizione si applica quando la sostituzione non sia possibile ed i componenti rimasti in carica siano meno di tre.

[3]Tuttavia, se il membro dell'organo di sorveglianza richiamato alle armi sia un revisore dei conti ovvero un iscritto in albi professionali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, e non vi sia un supplente che abbia lo stesso requisito, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 7, anche se il numero dei componenti dell'organo di sorveglianza rimasti in carica non e' ridotto a meno di tre.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art9 · fonte del testo

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