Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1 luglio 1945. Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonche' i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art5 · fonte del testo

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