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Miscellanea
Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara
Legge 19 maggio 1954, n. 302
Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra
- Aggiornato al
- 22 giugno 1954
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di…
- Art. 2La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi…
- Art. 3Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori…
- Art. 4Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolamenti notificati o…
- Art. 5Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio gia' costituiti presso le ex…
- Art. 6Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si…
- Art. 7I provvedimenti ed i documenti gia' di competenza di autorita' non piu' sottoposte…
- Art. 8Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi…
- Art. 9In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al line di ottenere la…
