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Sono estese a tutti gli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della marina le disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3624, o nei RR. decreti 29 gennaio 1880, n. 5539, serie 2ª e 5 maggio 1887, n. 4499, serie 3ª, e contemporaneamente e' abrogato l'art. 7 della legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3ª.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
