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[1]Decorsi tre anni dall'applicazione della presente legge, la Direzione generale del Banco di Napoli esporra' in una particolareggiata relazione i risultati ottenuti. Questa servira' di norma per restringere o per allargare, mediante legge, la facolta' concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli dal precedente articolo.
[2]L'impiego in operazioni agrarie non dovra' eccedere il terzo dei depositi.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
