Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potra' disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di facolta', scuole e insegnamenti universitari, nonche' l'aggregazione di Regi istituti superiori alle Regie universita' e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo.
[8]Nei decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalita', e potra', occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilita' di maggiori oneri a carico dello Stato.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
