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[1]Il testo unico per tal modo approvato, non potra' essere abrogato o modificato in alcuna sua parte, se non per legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Orlando.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 26 luglio 1912
