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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro - e' autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione - dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari - di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art8 · fonte del testo

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