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Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo le apposite convenzioni con gli enti Regione, biglietti di viaggio di 1ª classe di andata e ritorno per recarsi dai Comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validita' estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la Capitale. Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art19 · fonte del testo

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