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I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale C, sono concessi:

  • 1)secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:
  • a)ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettiva famiglie;
  • b)al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro, e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero e alle rispettive famiglie;
  • c)ai Giudici ordinari della Corte costituzionale cessati dalla carica, per le rispettive famiglie, in numero di ventiquattro ogni anno;
  • d)ai Parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di ventiquattro ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie, o da parenti ed affini non oltre il quarto grado. La detta concessione si applica a favore di coloro che hanno fatto parte del Parlamento o dell'Assemblea costituente:
  • e)al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica, e per le rispettive famiglie;
  • f)ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica ed usciti di carica, per le rispettive famiglie;
  • g)al personale in attivita' di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;
  • h)al personale in attivita' di servizio ed a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;
  • i)al personale in attivita' di servizio ed a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;
  • 2)al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub c) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art11 · fonte del testo

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