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Durante l'esecuzione dei lavori possono effettuarsi liquidazioni parziali, in ragione dei 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti, risultante da stati di avanzamento presentati dal concessionario e da certificati redatti dall'Ispettorato agrario compartimentale, con il concorso dell'ufficio del Genio civile. Alla liquidazione definitiva si provvede in base a collaudo, eseguito a cura del predetto Ispettorato agrario, con l'intervento del Genio civile.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art4 · fonte del testo

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