Art. 10 — Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

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Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i geologi di cui all'articolo 12.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 8 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art10 · fonte del testo

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