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La commissione di esame di Stato e' composta da non piu' di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalita' determinati, secondo il seguente ordine, tra:

  • a)i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
  • b)i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
  • c)i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • d)i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
  • e)i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • f)i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non piu' di tre anni. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica puo' essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami. 12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2007 al 12 novembre 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2007

    Questione infondata
    19 giugno 2007

    riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del…

    Art. 2 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale · Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2005 al 14 gennaio 2007. 351 parole tolte, 677 parole aggiunte in 7 capoversi.

La commissione tolto: d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' aggiunto: di esame di Stato e' composta da non piu' di tolto: otto membri aggiunto: sei commissari, dei quali tolto: un 50 aggiunto: il cinquanta per cento interni e il restante tolto: 50 aggiunto: cinquanta per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esternotolto: ; le materie affidate ai membriaggiunto: . Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decretoaggiunto: , di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzionetolto: , adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. Ogni due commissioni d'esameaggiunto: . La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle tolto: commissioni aggiunto: classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna tolto: commissione, e comunque aggiunto: classe e, comunque, non superiore a tolto: quattro aggiunto: tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. Il presidente e' nominato tolto: dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita' tolto: predeterminati, tra i capi di aggiunto: determinati, secondo il seguente ordine, tra:

aggiunto: a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione tolto: secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso aggiunto: statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

aggiunto: b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento tolto: nella scuola secondaria superiore, tra aggiunto: negli istituti di istruzione secondaria superiore;

aggiunto: c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

aggiunto: d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tolto: tra aggiunto: e i ricercatori universitari confermatitolto: , tra i capi di istitutoaggiunto: ;

aggiunto: e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

aggiunto: f) i dirigenti scolastici e i docenti tolto: degli istituti statali aggiunto: di istituti di istruzione secondaria superiore aggiunto: statali, collocati a riposo da tolto: meno di cinque anni, aggiunto: non piu' di tre anni. I commissari esterni sono nominati tra i docenti tolto: della scuola aggiunto: di istituti statali di istruzione secondaria superiore. tolto: Il presidente e' tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero aggiunto: I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione tolto: tra i docenti della scuola secondaria superioreaggiunto: , di natura non regolamentare. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente tolto: e di membro aggiunto: o di commissario esterno della commissione tolto: d'esame aggiunto: di esame nella propria scuola, tolto: in scuole del distretto e in aggiunto: nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio tolto: negli ultimi due anni aggiunto: nei due anni precedenti. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte tolto: e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. tolto: Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari tolto: ed aggiunto: e il loro numero tolto: massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interniaggiunto: , fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissionitolto: , possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa aggiunto: possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica puo' essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo tolto: 23 aggiunto: 1, comma 2tolto: , della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensiaggiunto: . I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumentotolto: , ivi compreso il trattamento di missione, e aggiunto: e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente tolto: o di commissario e in relazione aiaggiunto: , di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di tolto: abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati aggiunto: residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali etolto: , limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, aggiunto: paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciutitolto: ; sede d'esame deiaggiunto: , con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statalitolto: . Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove aggiunto: e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede tolto: deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove e' aggiunto: di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esamiaggiunto: . 12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-12-10;425~art4 · fonte del testo

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