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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'art. 29 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito il seguente:
[8]Tanto i grassi di cui al precedente articolo, quanto le loro miscele, debbono contenere non meno di 84 per cento in peso di materia grassa e non meno del cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.
[9]E' vietata l'aggiunta ad essi di qualsiasi materia colorante, di grassi naturalmente colorati, di sostanze estranee o di agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purche' quest'ultimo in proporzione non superiore al due per mille.
[10]Ai fini del disposto del primo comma, e' fatto obbligo alle fabbriche di oleomargarina, di grasso di cocco, di grassi idrogenati ed in genere di tutti i grassi non provenienti dal latte, nonche' agli importatori delle materie stesse, di addizionare a questi il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, prima che la merce passi al commercio.
[11]E', in ogni caso, vietata ai fabbricanti di surrogati del burro di tenere nei magazzini, nei depositi, in fabbrica o comunque in locali dipendenti, i grassi di cui al precedente comma che non siano addizionati del cinque per cento di olio di sesamo.
[12]Nel regolamento saranno stabilite le norme per la esecuzione di tale obbligo.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 19 maggio 1930 - Anno VIII
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]Mussolini - Acerbo - Rocco Mosconi - Bottai.
[17]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 giugno 1930 al 27 dicembre 1951
