Art. 3 — Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia

Al fine di agevolare il conseguimento delle finalita' della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia». Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

  • a)definisce gli standard di qualita' dei cammini d'Italia, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;
  • b)definisce le modalita' per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
  • c)definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
  • d)approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia. La cabina di regia e' composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed e' presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico e' conferito esclusivamente a titolo gratuito. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-02-13;24~art3 · fonte del testo

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