Art. 7 — Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

  • a)interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
  • b)misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilita';
  • c)misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art7 · fonte del testo

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