Art. 42 — Adozione e finalità delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)

Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita', nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

  • a)eliminare le disparita' nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
  • b)favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
  • c)favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
  • d)superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
  • e)promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';
  • f)favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.
  • f-bis)valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a piu' forte presenza femminile.

Testo vigente dal 20 febbraio 2010

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2006 al 20 febbraio 2010. 18 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Adozione e finalita' delle azioni positive

tolto: (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto …

… familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessiaggiunto: .

aggiunto: f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a piu' forte presenza femminile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art42 · fonte del testo

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