Art. 9
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[1]Il Ministro per l'economia nazionale e' autorizzato a fissare le norme atte a definire i rapporti tra produttori di pellicole ed esercenti di sale cinematografiche in dipendenza della presente legge, nonche' ad emanare tutte le disposizioni che fossero richieste per la sua applicazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Belluzzo.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 11 novembre 1933
