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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' demandata ai prefetti i quali, in caso di inosservanza, hanno facolta' di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione. Nei casi di recidiva, potranno altresi' revocare la licenza, ai sensi dell'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 11 novembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1121~art8 · fonte del testo

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