Art. 7
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La Commissione d'appello di cui all'art. 12 del regolamento annesso al R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sara' cosi' composta:
- a)di due capi di divisione addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;
- b)di un magistrato;
- c)di una madre di famiglia;
- d)di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica designate dal Ministro per l'economia nazionale;
- e)di un pubblicista.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 11 novembre 1933
