Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1927 al 11 novembre 1933. Leggi il testo vigente →
Le pellicole indicate all'art. 1 debbono essere edite in data non anteriore al 1° gennaio La data di edizione di esse e' determinata dal rilascio del visto di censura prescritto dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 11 novembre 1933
