Art. 2
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Agli effetti del presente decreto, sono considerate pellicole nazionali quelle eseguite in Italia da ditte legalmente costituite nel Regno e con personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo in prevalenza italiano. Il soggetto di tali pellicole dovra' essere preferibilmente italiano od almeno ideato o ridotto per lo schermo da autori italiani.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 11 novembre 1933
