Art. 10 — Entrata in vigore e copertura finanziaria

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, e' a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

1

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 563) che "Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 1 gennaio 2015. 40 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. tolto: I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 563) che "Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-23;548~art10 · fonte del testo

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